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D.Lvo 08/03/2006 n. 139Art. 29 - Materiali e caserme (articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941 n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961 n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994 n. 109) 1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. 2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità. 3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato. 4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione. Art. 30 - Alloggi di servizio (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942 n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941 n. 1570; articolo 3, decretolegge 18 maggio 1995 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995 n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000 n. 246) 1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale -Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonchè al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. 3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonchè i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 n. 296. Art. 31 - Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941 n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942 n. 699) 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti. Art. 32 - Ricompense (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942 n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961 n. 469) 1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. Art. 33 - Associazione nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Art. 34 - Disposizioni di attuazione 1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno. Art. 35 - Norme abrogate 1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935 n. 2472 b) regio decreto 10 ottobre 1935 n. 1971 c) legge 10 aprile 1936 n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454 d) legge 27 dicembre 1941 n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30 e) regio decreto 16 marzo 1942 n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 f) regio decreto 16 marzo 1942 n. 702 g) regio decreto 30 novembre 1942 n. 1502 h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947 n. 1254 i) decreto legislativo 21 aprile 1948 n. 641 l) legge 24 ottobre 1955 n. 1077 m) legge 14 marzo 1958 n. 251 n) legge 13 maggio 1961 n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107 o) legge 31 ottobre 1961 n. 1169 p) legge 4 gennaio 1963 n. 10 q) legge 2 marzo 1963 n. 364 r) legge 26 luglio 1965 n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 s) legge 21 novembre 1966 n. 1046 t) legge 9 marzo 1967 n. 212 u) legge 8 dicembre 1970 n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma v) legge 2 luglio 1971 n. 599 z) legge 27 dicembre 1973 n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20; aa) legge 15 febbraio 1974 n. 42; bb) decreto-legge 3 luglio 1976 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976 n. 557; cc) decreto-legge 30 dicembre 1976 n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 45; dd) legge 11 gennaio 1979 n. 14; ee) legge 5 agosto 1978 n. 472; ff) legge 8 luglio 1980 n. 336; gg) legge 23 dicembre 1980 n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38; hh) decreto-legge 15 gennaio 1982 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982 n. 86; ii) legge 4 marzo 1982 n. 66; ll) legge 7 dicembre 1984 n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17; mm) legge 13 maggio 1985 n. 197; nn) decreto-legge 27 febbraio 1987 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987 n. 149, ad eccezione dell'articolo 5; oo) decreto-legge 4 agosto 1987 n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; pp) legge 5 dicembre 1988 n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11; qq) decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3; rr) legge 10 agosto 2000 n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2; ss) legge 21 marzo 2001 n. 75; tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3. Art. 36 - Norma finale 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. DLS 08/03/2006 n.139 – Funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ex L. 229/2003. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570, nonchè le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989 n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Baccini, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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